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DECRETO RILANCIO: le principali misure per le famiglie

Approvato il “Decreto Rilancio”, nonostane non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le misure intraprese sono state preannunciate dal Presidente del Consiglio e spiegate nel comunicato stampa dell’ultimo Consiglio dei Ministri.

 

Il Decreto prevede una serie di misure di sostegno per le FAMIGLIE e per la CONCILIAZIONE DELLA VITA FAMILIARE E LAVORATIVA:

 

SMART WORKING: i genitori con figli fino a 14 anni hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.

 

BONUS BABYSITTER: passa da 600 a 1.200 euro con possibilità di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai cd. “centri estivi”. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

 

CONGEDI PARENTALI: innalzamento a 30 giorni dei congedi per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e contribuzione figurativa) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

 

REDDITO DI EMERGENZA: destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Reddito sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

 

TAX CREDIT VACANZE: per il 2020, alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, è stato previsto un credito relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona

 

SOSPENSIONE FINO A SETTEMBRE di IMPOSTECONTRIBUTIAVVISI BONARI e di ACCERTAMENTO: proroga dei versamenti già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati. Gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

 

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

 

SOSPESI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione.

 

BUONO MOBILITÀ”: per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il bonus è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

 

ECOBONUS E SISMA BONUS: è stata prevista la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

 

RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI: è stato previsto il rimborso del costo sostenuto, per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico, dai viaggiatori pendolari che, durante il periodo interessato dalle misure governative, non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.

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Frequentazione dei figli ai tempi del Coronavirus

SCIOLTI DAL GOVERNO I DUBBI INTERPRETATIVI SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI PER RAGGIUNGERE I FIGLI MINORENNI PRESSO L’ALTRO GENITORE.

 

A dieci giorni dall’emissione del DPCM 22.03.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiorna finalmente le FAQ pubblicate sulla propria pagina web, sciogliendo i dubbi interpretativi sulla legittimità degli spostamenti da un Comune all’altro per raggiunger i figli presso l’altro genitore.

 

In particolare:

  • viene confermato che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore sono sempre consentiti, ANCHE DA UN COMUNE ALL’ALTRO;
  • viene specificato che, in mancanza di un provvedimento giudiziale che abbia già regolamentato la frequentazione, il diritto di visita dei figli resta comunque consentito secondo le modalità concordate dai genitori.

 

Ecco la FAQ del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri al aggiornata 01.04.2020:

 

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

 

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

 

I dubbi interpretativi sulla legittimità di spostamento dei genitori da un Comune all’altro erano sorti a seguito del DPCM 22.03.20202

 

Infatti, lo spostamento personale del genitore per raggiungere il figlio presso l’altro genitore era stato sin da subito considerato legittimo, potendo configurarsi come “situazione di necessità” di natura familiare.

 

Tuttavia, nella notte del 22 marzo 2020, il citato D.P.C.M. aveva prescritto il

 

divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute“.

 

Per gli spostamenti tra Comuni, dunque, la deroga della “situazione di necessità” è stata sostituita dai motivi di “assoluta urgenza, nei quali non sembrava rientrare lo spostamento del genitore volto alla frequentazione del figlio. In tal senso si era già orientata la giurisprudenza.

 

Solo pochi giorni fa, infatti, il Tribunale di Bari, aveva ritenuto legittima la sospensione della frequentazione con i figli residenti in comuni diversi, durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

 

Oggi, al contrario, la Presidenza del Consiglio ha definitivamente chiarito la legittimità di ogni spostamento, anche al di fuori del Comune, volto a raggiungere i propri figli minorenni presso l’altro genitore.

 

E’ ovvio che i suddetti spostamenti dovranno sempre avvenire:

 

“scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario”

 

tenendo conto – quindi – di situazioni particolari, come persone in quarantena, positive, immunodepresse ecc.

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“CURA ITALIA”: congedi parentali e bonus baby-sitting come aiuto alle famiglie e ai lavoratori

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha previso misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica COVID -19.

 

CONGEDI PARENTALI.

 

Con gli artt. 23 e 25 del Decreto “Cura Italia” è stata prevista la possibilità per i genitori di usufruire di uno specifico congedo parentale per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

A CHI SPETTA.

 

Spetta alternativamente ai genitori (e affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato o iscritti in via esclusiva alla gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS o dipendenti del settore pubblico, che abbiano:

  • figli fino ai 12 anni, con riconoscimento della retribuzione al 50% e della contribuzione figurativa;
  • figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza riconoscimento della retribuzione e della contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e dunque con divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro;
  • figli disabili, senza nessuna limitazione di età.

A condizione che:

  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

DURATA DEL CONGEDO.

 

Periodo massimo di 15 giorni continuativi o frazionati.

BONUS “baby-sitting. In alternativa al congedo è prevista la possibilità, per i lavoratori suddetti, di usufruire, a decorrere dal 17 marzo 2020, del bonus baby-sitting. L’ammontare del bonus è massimo di 600 euro, che arrivano a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, del comparto della sicurezza, della difesa e soccorso pubblico, impiegato nell’emergenza da COVID-19.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

 

Per i lavoratori privati con figli infradodicenni la domanda va presentata al proprio datore di lavoro e all’Inps (mentre per i lavoratori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni la domanda va presentata solamente al proprio datore di lavoro, non essendo per loro prevista né la retribuzione né la contribuzione figurativa)

Per i dipendenti pubblici, la domanda deve essere presentata alla propria amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti, con conversione d’ufficio da parte dell’Inps in congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale ordinario.

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“EMERGENZA CORONAVIRUS”: garantita la frequentazione dei figli per i genitori separati e la celebrazione dei processi per le emergenze familiari

1) Garantita la normale alternanza nella frequentazione dei figli.

 

Il susseguirsi dei provvedimenti del Governo per l’emergenza Coronavirus ha cambiato in pochi giorni la vita di tutti noi.

 

Le limitazioni agli spostamenti personali, ormai valide su tutto il territorio nazionale, non si traducono in un impedimento alla normale alternanza nella frequentazione dei figli nelle coppie separate.

 

Il timore era stato immediatamente manifestato da parte dei genitori “non collocatari” dei minori, ma il Governo ha sin da subito precisato che lo spostamento per andare a prendere il proprio figlio presso l’altro genitore è sempre consentito.

 

Infatti, come noto, le motivazioni che giustificano gli spostamenti delle persone sono:

  • comprovate esigenze di lavoro;
  • motivi di salute;
  • situazioni di necessità.

 

Lo spostamento del genitore per andare a prendere il proprio figlio a casa dell’altro genitore rientranelle situazioni di necessità di natura familiare.

 

2) Giustizia ferma ma garantiti i processi urgenti in materia di famiglia.

 

Anche la Giustizia si è fermata di fronte all’emergenza Coronavirus, ma i processi urgenti in materia di famiglia vengono garantiti.

 

Infatti la sospensione dei processi, prevista dal decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020, non riguarda i procedimenti urgenti in materia di famiglia su adozioni, alimenti e obbligazioni alimentari derivanti da  rapporti  di famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio  o   di  affinità né tutte le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni in cui sussistano situazione di pregiudizio per i minori.

 

Il Tribunale Ordinario di Roma, che inizialmente aveva assicurato la celebrazione di tutte le udienze presidenziali (cioè delle udienze in cui vengono stabiliti i provvedimenti provvisori ed urgenti per i figli) all’aggravarsi della situazione di contagio, ha disposto il loro rinvio a data successiva al 31/05/2020 (come per i processi ordinari), garantendo tuttavia la possibilità di celebrazione anticipata dell’udienza nel caso in cui le parti ne presentino richiesta, rappresentando i motivi di urgenza.

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Top news per la famiglia – Febbraio 2020

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PER INFEDELTÀ DEL CONIUGE

 

Cassazione, Ordinanza 4899/2020: La produzione fotografica che ritrae il coniuge in atteggiamenti intimi con un’altra donna giustifica l’addebito a suo carico per infedeltà perché la comune esperienza induce a presumere da dette foto l’esistenza di una relazione extraconiugale.

 

Nel caso in esame, il marito aveva rilevato l’assenza di un processo logico valutativo da parte dei giudici di merito sui fatti contestati, eccependo la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’addebitabilità della separazione.

 

Per il ricorrente, infatti, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano fondato la propria decisione su mere produzioni fotografiche che lo ritraevano in pretesi “atteggiamenti intimi con una donna” che, a suo avviso, invece mostravano un rapporto puramente “amicale”.

 

Gli Ermellini hanno statuito invece che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche erano state

 

correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito” poiché lo mostravano “in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale”. 

 

ASSEGNO DIVORZILE

 

Cassazione, Ordinanze n. 3661/2020 e 3662/2020: Deve essere ridotto l’assegno di divorzio della moglie se quest’ultima non si attiva nel cercare un lavoro e se non ci sono impossibilità oggettive di procurarsi i mezzi necessari.

 

Con la prima ordinanza la Cassazione sancisce che per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile rilevano le capacità dell’ex coniuge di procurarsi i mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che, come ritiene la moglie, le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro.

 

L’ex coniuge è infatti chiamato a valorizzare le sue potenzialità professionali e reddituali personali con una condotta attiva, facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, non potendo darsi rilevanza, ai fini della decisione sull’assegno, al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi di limiti ad aspettare opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente, l’esito della fine della vita matrimoniale.

 

Nella seconda ordinanza, la Corte di Cassazione, rilevando che per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della ex moglie non può farsi riferimento solo ad un giudizio comparativo delle condizioni personali ed economiche delle parti ma deve preliminarmente indagarsi sull’esistenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento di questo diritto, rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione, con l’obbligo di attenersi al seguente principio di diritto:

 

“ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell‘impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.”

 

AFFIDAMENTO FIGLI

 

Corte d’Appello di Catanzaro decreto n. 725 del 20 febbraio 2020: L’elevata conflittualità tra i genitori può essere ostativa al regime giuridico dell’affido condiviso in quanto pregiudizievole per il minore.

 

La Corte d’Appello di Catanzaro, respingendo il reclamo avanzato da una madre, ha ritenuto che, nel caso in esame, la responsabilità dei contrasti tra i genitori fosse addebitabile prevalentemente alla donna, che non solo non si era attivata per favorire il rapporto tra il padre e il figlio, ma – anzi – lo aveva fortemente ostacolato.

 

Da ciò è derivata la decisione di affidare il figlio esclusivamente al padre e di collocarlo presso di lui, presentando il padre i requisiti caratteriali e di personalità maggiormente rispondenti all’interesse del minore, sulla base di una valutazione di maggiore idoneità di quest’ultimo nello svolgimento dell’essenziale funzione di tutela sia del proprio rapporto con il minore, che di quello del figlio con l’altro genitore.

 

La decisione in commento, dunque, onera il padre di “un’importante assunzione di responsabilità” nell’interesse del figlio, chiarendo che, quale genitore ritenuto maggiormente responsabile nella attuale situazione di conflitto, egli è tenuto a salvaguardare il rapporto del figlio con l’altra figura genitoriale, al momento ritenuta inadeguata, con l’obiettivo di una progressiva riduzione della conflittualità che conduca ad un pieno recupero della bigenitorialità.