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Mantenimento

Offro consulenza e assistenza per l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, per l’assegno divorzile e per la loro revisione e/o revoca.

L’ assegno di mantenimento è il contributo economico versato in favore dei figli dal genitore non prevalentemente convivente con loro oppure, in caso di separazione e a determinate condizioni, versato da un coniuge all’altro.

 

Esistono diversi tipi di assegno di mantenimento.

L' assegno di mantenimento per i figli

L’ assegno di mantenimento per i figli è il contributo economico versato dal genitore cd. non collocatario in favore del genitore che continua a convivere prevalentemente con il figlio dopo la separazione o il divorzio.

 

  • La quantificazione avviene in base ai seguenti parametri
  • Le risorse economiche di entrambi i genitori (reddito da lavoro + patrimonio mobiliare/immobiliare)
  •  Il tenore di vita che il figlio aveva in costanza di convivenza dei genitori
  • le attuali esigenze del figlio
  • i tempi di permanenza presso i genitori separati
  • il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

 

L’ obbligo di mantenimento non viene meno automaticamente con la maggiore età ma cessa soltanto quando il figlio maggiorenne raggiunga l’indipendenza economica. Tutti gli assegni suddetti sono soggetti a revisione (aumento / diminuzione dell’assegno) o revoca, nel caso in cui mutino le condizioni di vita o economiche del soggetto obbligato e/o del soggetto beneficiario, in virtù delle quali erano stati concessi o pattuiti.

L' assegno di mantenimento per il coniuge

L’ assegno di mantenimento per il coniuge è la somma di denaro che uno dei due coniugi, a determinate condizioni, deve versare all’altro in caso di separazione legale dei coniugi ed ha lo scopo di assicurare al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita che aveva durante la vita matrimoniale.

L' assegno divorzile

L’ assegno divorzile, invece, prescinde dal tenore di vita matrimoniale e costituisce il contributo economico che uno dei due coniugi deve versare all’altro in caso di divorzio con lo scopo di garantire il sostentamento dell’altro coniuge nel caso in cui quest’ultimo non sia autosufficiente.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha deciso che per disporre l’assegno divorzile il giudice deve:

  • verificare l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive
  • ne deve accertare rigorosamente le cause,  indagando, in particolare, se la sperequazione eventualmente accertata sia diretta conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
  • da ultimo, deve quantificare l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

Per approfondire l’argomento, vi segnalo questo mio articolo.

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