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Quando ci sono figli minorenni, il regime del loro affidamento va sempre necessariamente regolato:
Con l’approvazione della legge 54/2006, il Tribunale deve valutare prioritariamente la possibilità disporre un regime di affidamento condiviso dei figli, potendo disporre l’affido esclusivo solo in gravi casi, nei quali sia dimostrato che uno dei due genitori possa arrecare un pregiudizio ai figli.
L’affidamento condiviso garantisce l’applicazione del principio della bigenitorialità, che consiste nel diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori”.
I genitori con l’affido condiviso hanno il dovere di condividere la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le principali decisioni sulla vita del minore. Anche i tempi di permanenza del figlio dovrebbero essere quanto più possibile equipollenti, per garantirgli la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e consentire loro di assolvere ai propri compiti.
Purtroppo questo non sempre accade poiché i giudici solitamente preferiscono stabilire un prevalente collocamento del figlio presso uno dei genitori al fine di garantire al minore la continuità dell’habitat domestico.
La questione è annosa e coinvolge molti aspetti culturali e sociali di cui in parte ho parlato in questo articolo.
I tempi di frequentazione sono peraltro strettamente connessi con il mantenimento che il genitore cosiddetto non collocatario dovrà versare al genitore con cui il figlio convive stabilmente.
Con l’affidamento esclusivo, invece, i figli vengono affidati ad un solo genitore che può esercitare autonomamente la propria responsabilità genitoriale. Il genitore che perde l’affidamento, tuttavia, non perde la titolarità della propria responsabilità genitoriale poiché ha comunque diritto di intervenire nelle decisioni di maggiore importanza che riguardano i figli, esprimendo il suo eventuale consenso o dissenso sulle scelte educative assunte del genitore affidatario.
Questo tipo di affidamento rappresenta un’eccezione rispetto all’affido condiviso e può essere disposto solo in casi particolari nei quali uno dei due genitori venga ritenuto inadeguato rispetto al proprio ruolo genitoriale e dunque pregiudizievole per la sana crescita del figlio.
Vi è anche un terzo tipo di affidamento, di pura creazione giurisprudenziale, e cioè l’affido super esclusivo.
Quando viene disposta tale tipologia di affidamento tutte le decisioni, anche quelle più importanti, relative alla vita dei figli, possono essere assunte in totale autonomia dal genitore affidatario.
Il genitore non affidatario non può esprimere pareri rispetto alle decisione dell’altro e riguardo all’educazione del minore e non ha il diritto di essere consultato, tuttavia, anche in questo caso, non perde la titolarità della responsabilità genitoriale e mantiene un diritto-dovere di vigilanza, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che il genitore super affidatario abbia assunto decisioni pregiudizievoli all’interesse dei figli.
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