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“EMERGENZA CORONAVIRUS”: garantita la frequentazione dei figli per i genitori separati e la celebrazione dei processi per le emergenze familiari

1) Garantita la normale alternanza nella frequentazione dei figli.

 

Il susseguirsi dei provvedimenti del Governo per l’emergenza Coronavirus ha cambiato in pochi giorni la vita di tutti noi.

 

Le limitazioni agli spostamenti personali, ormai valide su tutto il territorio nazionale, non si traducono in un impedimento alla normale alternanza nella frequentazione dei figli nelle coppie separate.

 

Il timore era stato immediatamente manifestato da parte dei genitori “non collocatari” dei minori, ma il Governo ha sin da subito precisato che lo spostamento per andare a prendere il proprio figlio presso l’altro genitore è sempre consentito.

 

Infatti, come noto, le motivazioni che giustificano gli spostamenti delle persone sono:

  • comprovate esigenze di lavoro;
  • motivi di salute;
  • situazioni di necessità.

 

Lo spostamento del genitore per andare a prendere il proprio figlio a casa dell’altro genitore rientranelle situazioni di necessità di natura familiare.

 

2) Giustizia ferma ma garantiti i processi urgenti in materia di famiglia.

 

Anche la Giustizia si è fermata di fronte all’emergenza Coronavirus, ma i processi urgenti in materia di famiglia vengono garantiti.

 

Infatti la sospensione dei processi, prevista dal decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020, non riguarda i procedimenti urgenti in materia di famiglia su adozioni, alimenti e obbligazioni alimentari derivanti da  rapporti  di famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio  o   di  affinità né tutte le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni in cui sussistano situazione di pregiudizio per i minori.

 

Il Tribunale Ordinario di Roma, che inizialmente aveva assicurato la celebrazione di tutte le udienze presidenziali (cioè delle udienze in cui vengono stabiliti i provvedimenti provvisori ed urgenti per i figli) all’aggravarsi della situazione di contagio, ha disposto il loro rinvio a data successiva al 31/05/2020 (come per i processi ordinari), garantendo tuttavia la possibilità di celebrazione anticipata dell’udienza nel caso in cui le parti ne presentino richiesta, rappresentando i motivi di urgenza.

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