“CURA ITALIA”: congedi parentali e bonus baby-sitting come aiuto alle famiglie e ai lavoratori

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha previso misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica COVID -19.

 

CONGEDI PARENTALI.

 

Con gli artt. 23 e 25 del Decreto “Cura Italia” è stata prevista la possibilità per i genitori di usufruire di uno specifico congedo parentale per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

A CHI SPETTA.

 

Spetta alternativamente ai genitori (e affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato o iscritti in via esclusiva alla gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS o dipendenti del settore pubblico, che abbiano:

  • figli fino ai 12 anni, con riconoscimento della retribuzione al 50% e della contribuzione figurativa;
  • figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza riconoscimento della retribuzione e della contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e dunque con divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro;
  • figli disabili, senza nessuna limitazione di età.

A condizione che:

  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

DURATA DEL CONGEDO.

 

Periodo massimo di 15 giorni continuativi o frazionati.

BONUS “baby-sitting. In alternativa al congedo è prevista la possibilità, per i lavoratori suddetti, di usufruire, a decorrere dal 17 marzo 2020, del bonus baby-sitting. L’ammontare del bonus è massimo di 600 euro, che arrivano a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, del comparto della sicurezza, della difesa e soccorso pubblico, impiegato nell’emergenza da COVID-19.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

 

Per i lavoratori privati con figli infradodicenni la domanda va presentata al proprio datore di lavoro e all’Inps (mentre per i lavoratori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni la domanda va presentata solamente al proprio datore di lavoro, non essendo per loro prevista né la retribuzione né la contribuzione figurativa)

Per i dipendenti pubblici, la domanda deve essere presentata alla propria amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti, con conversione d’ufficio da parte dell’Inps in congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale ordinario.

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