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DPCM 13 OTTOBRE 2020

LE NUOVE MISURE PREVEDONO

 

  • OBBLIGO MASCHERINE ALL’APERTO E NEI LUOGHI CHIUSI DIVERSI DALLE ABITAZIONI.  
  • FORTEMENTE RACCOMANDATO L’USO DELLE MASCHERINE ANCHE IN CASA IN PRESENZA DI PERSONE NON CONVIVENTI (con le eccezioni previste nel D.L. 7ottobre 2020).
  • OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE ALMENO 1 METRO e DIVIETO DI USCIRE CON UNA TEMPERATURA MAGGIORE DI 37,5.

 

“MOVIDA” / VITA SOCIALE / SVAGO

 

SALE DA BALLO, DISCOTECHE e LOCALI ASSIMILIATI: sospesa ogni attività sia all’aperto che al chiuso

FESTE PRIVATE: vietate sia nei luoghi aperti che al chiuso.

FESTE CONNNESSE A CERIMONIE RELIGIOSE O CIVILI: consentite solo con un massimo di 30 persone e sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

FORTEMENTE RACCOMANDATO EVITARE FESTE IN CASA NONCHÈ RICEVERE PERSONE NON CONVIVENTI IN NUMERO SUPERIORI A 6.

 

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

 

  • consentita fino alle 24.00 con consumo al tavolo e solo fino alle 21:00 con consumo in piedi.
  • resta consentito il servizio a domicilio e l’asporto, sempre a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano accertato la compatibilità con la situazione epidemiologica territoriale e che individuino protocolli e linee guida nel rispetto dei quelli nazionali.
  • mense e catering continuativi su base contrattuale: restano consentiti, purché venga garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

 

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

 

Consentiti solo con posti a sedere preassegnati, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, e comunque nel numero massimo di massimo 1000 spettatori all’aperto e i 200 spettatori al chiuso, nel rispetto dei protocolli regionali del settore di riferimento, in conformità alla linee guida nazionali.

 

MUSEI E LUOGHI DI CULTURA

 

Consentita l’apertura purché venga rispettato il contingentamento dei visitatori, evitando assembramenti e garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

 

SPORT

 

SPORT DI CONTATTO:

  • consentiti da parte di società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da CONI e CIP, purché nel rispetto dei protocolli delle Federazioni Nazionali
  • Vietate tutte le gare e competizioni connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale

ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E MOTORIA:

  • consentita presso palestre, piscine, centri circoli, pubblici e privati, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale e senza assembramenti in conformità alle linee guida dell’Ufficio per lo Sport e la FSMI
  • consentita all’aperto, anche presso aree attrezzate, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività

EVENTI E COMPETIZIONI RIGUARDANTI GLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA riconosciuti da CONI e CIP e dalle rispettive Federazioni: è consentita la presenza di pubblico in una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale della struttura, e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori al chiuso, esclusivamente se c’è possibilità di prenotare posti a sedere, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (frontale e laterale), con obbligo di misurazione della temperatura, di uso di mascherine e nel rispetto dei protocolli delle Federazioni.

 

SCUOLA / ATTIVITÀ EDUCATIVE

 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI: consentiti nel rispetto delle indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai elaborate dall’ Istituto Superiore di Sanità

VIAGGI DI ISTRUZIONI, SCAMBI CULTURALI, GEMELLAGGI, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE: sospesi

ATTIVITÀ LUDICHE E RICREATIVE ed EDUCATIVE PER BAMBINI (AL CHIUSO e ALL’APERTO): consentite, purché nel rispetto degli appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, PRODUTTIVE E COMMERCIALI

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: rimane consentito l’esercizio, purché venga rispettata la distanza interpersonale di 1 metro, vengano garantiti ingressi dilazionati e consentita la sosta dei clienti limitatamente al tempo necessario all’acquisto, sempre nel rispetto protocolli Regioni e Province autonome in conformità alle linee guida nazionali.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI: viene raccomandato il lavoro agile, incentivati ferie e congedi, e disposto il rispetto dei protocolli anti contagio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: rispetto dei protocolli già in vigore.

SERVIZI PER LA PERSONA: resta consentito l’esercizio a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano accertato la compatibilità con la situazione epidemiologica e che individuino protocolli e linee guida nel rispetto dei quelli nazionali.

FIERE E CONGRESSI: consentiti purchè nel rispetto dei protocolli della Protezione Civile validati dal Comitato Tecnico Scientifico e nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

 

TURISMO

 

STRUTTURE RICETTIVE: consentito l’esercizio a condizione che vengano rispettate le norme sul distanziamento sociale, garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO: previsti divieti e limitazioni, obblighi di isolamento fiduciario e di sottoporsi a test molecolare o antigenico, differenziati in base ai paesi di destinazione e/o provenienza.

 

STRUTTURE DI OSPITALITÀ E LUNGO DEGENZA, RSA, HOSPICE, STRUTTURE RIABILITATIVE

 

Limitato accesso di parenti e visitatori ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura e nel rispetto delle misure di prevenzione anticontagio.

 

FUNZIONI RELIGIOSE

Consentite nel rispetto dei Protocolli in vigore sottoscritti dal Governo e varie confessioni religiose.

ACCESSO A LUOGHI DI CULTO: consentiti senza assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

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25 MAGGIO 2020 – Riapertura palestre e centri sportivi

Da oggi è consentita “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico”, purché essa venga esercitata “nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.”

 

POSSONO DUNQUE RIAPRIRE LE PALESTRE E I CENTRI SPORTIVI

 

A condizione che rispettino:

  1. le Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)
  2. gli appositi protocolli attuativi adottati da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché dalle associazioni, società, centri e circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto. In ciascun protocollo attutivo, che dovrà essere predisposto in conformità alle Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sono disposte le norme di dettaglio, per ciascun ambito di competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, volte a tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

 

Le REGOLE da RISPETTARE per APRIRE IN SICUREZZA

 

In ogni sito sportivo:

 

  • Dovrà essere predisposta una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
  • Dovrà essere redatto il programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) con regolamentazione degli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni;
  • Dovrà essere mantenuto l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 

PRATICHE DI IGIENE:

 

  • lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;
  • mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica;
  • mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
  • non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
  • evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
  • bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
  • gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

 

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione:

 

  • procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
  • gel igienizzante;
  • sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
  • indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
  • specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
  • sanificazione ad ogni cambio turno;
  • vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);

 

In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:

 

  • di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..);
  • di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
  • di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

 

UTILIZZO DI SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI IGIENICI:

 

Gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso contingentato a questi spazi, evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… che al bisogno dovranno essere portati da casa.

 

Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

 

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

 

Per le modalità di accesso alle PISCINE, che richiedono inevitabilmente l’utilizzo dei servizi igienici, spogliatoi/docce, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene di tutela sanitaria, nonché di distanziamento e dovranno essere assicurate le misure predisposte dai Protocolli attuativi emanati dell’Ente sportivo di riferimento.

 

Tali Protocolli disporranno inoltre, le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.

 

I Protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di soggetti con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.

***

Fermo restando quanto sopra, in aggiunta delle linee guida dell’Ufficio per lo Sport, è compito e responsabilità dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio – o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle indicazioni delle suddette linee guida, dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.

 

È compito degli enti/organizzazioni/associazioni che svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (centri fitness, centri danza, ecc…) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio che abbiano standard minimi equipollenti a quelli emanati dai predetti enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.

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DECRETO RILANCIO: le principali misure per le famiglie

Approvato il “Decreto Rilancio”, nonostane non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le misure intraprese sono state preannunciate dal Presidente del Consiglio e spiegate nel comunicato stampa dell’ultimo Consiglio dei Ministri.

 

Il Decreto prevede una serie di misure di sostegno per le FAMIGLIE e per la CONCILIAZIONE DELLA VITA FAMILIARE E LAVORATIVA:

 

SMART WORKING: i genitori con figli fino a 14 anni hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.

 

BONUS BABYSITTER: passa da 600 a 1.200 euro con possibilità di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai cd. “centri estivi”. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

 

CONGEDI PARENTALI: innalzamento a 30 giorni dei congedi per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e contribuzione figurativa) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

 

REDDITO DI EMERGENZA: destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Reddito sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

 

TAX CREDIT VACANZE: per il 2020, alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, è stato previsto un credito relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona

 

SOSPENSIONE FINO A SETTEMBRE di IMPOSTECONTRIBUTIAVVISI BONARI e di ACCERTAMENTO: proroga dei versamenti già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati. Gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

 

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

 

SOSPESI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione.

 

BUONO MOBILITÀ”: per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il bonus è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

 

ECOBONUS E SISMA BONUS: è stata prevista la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

 

RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI: è stato previsto il rimborso del costo sostenuto, per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico, dai viaggiatori pendolari che, durante il periodo interessato dalle misure governative, non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.

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“CORONAVIRUS”: facciamo un po’ di chiarezza sulle responsabilità penali conseguenti alla violazioni delle norme sul contenimento del contagio da Coronavirus

Ormai tutti dovrebbero saperlo:

 

l’unico modo per rallentare il contagio è restare a casa!

 

Uscire è possibile solo ed esclusivamente per:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • motivi di salute.

 

È inoltre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (cfr. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020).

 

In questi giorni sono state diffuse alcune informazioni che hanno creato un po’ confusione sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni sul contenimento del Coronavirus.

 

Cerchiamo di dare qualche chiarimento.

 

Innanzitutto, si deve precisare che le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme che impongono limiti agli spostamenti delle persone fisiche sono di natura PENALE.

 

Infatti:

  • i Pubblici Ufficiali che sorprenderanno persone a spostarsi in assenza di uno dei tassativi motivi indicati dalla norma, verranno a conoscenza di una “notizia di reato” ;
  • la “notizia di reato” verrà trasmessa dai pubblici ufficiali alla Procura della Repubblica;
  • la Procura della Repubblica, ricevuta la notizia di reato, iscriverà un procedimento penale a carico del presunto responsabile; 
  • la sanzione, a carico del soggetto ritenuto responsabile della violazione, sarà sempre determinata da un Giudice, al termine di un processo penale o, se ne sussistano i presupposti, all’esito dell’emissione di un decreto penale di condanna. Nel caso in cui il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, decida di utilizzare, sussistendone i presupposti, la procedura speciale del Decreto penale di condanna, potrà “saltare” sia l’udienza preliminare che il dibattimento ed applicare direttamente la pena pecuniaria, sanzione sempre e comunque di natura penale.

 

REATI CONTESTABILI

 

Nel caso in cui si circoli in assenza di una delle comprovate motivazioni previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020, quale reato verrà certamente contestato?

 

In questo caso verrà certamente contestata l’“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (ART. 650 C.P.), reato punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

 

L’ammenda è una pena pecuniaria volta a punire una condotta penalmente rilevante.

 

Ha dunque sempre natura penale ed è quindi ben diversa dalla mera sanzione amministrativa.

 

Ciò significa – è bene ribadirlo – che la Procura della Repubblica, ricevuta la notizia di reato da parte delle forze dell’ordine, iscriverà un procedimento penale a carico del presunto trasgressore, all’esito del quale il Giudice, accertata la condotta illecita, determinerà la sanzione penale.

 

Per questo tipo di reato è anche possibile l’applicazione del procedimento speciale del decreto penale di condanna.

 

Quindi, come spiegato sopra, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, potrà decidere di applicare direttamente la pena pecuniaria (l’ammenda), “saltando” sia l’udienza preliminare che il dibattimento, ed emettendo direttamente il decreto penale di condanna, con conseguente iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale.

 

Insomma, per chiarire alcuni dubbi sorti nel corso di questi giorni su tale questione, si precisa che:  

 

Il fatto che il Giudice, per alcuni tipi di reato come quello previsto dall’art 650 c.p., possa utilizzare il procedimento speciale del decreto penale di condanna, “saltando” la celebrazione del processo penale ed irrogando direttamente una pena pecuniaria, non significa che a carico del trasgressore non vi sia stato l’accertamento di una responsabilità penale, anzi – al contrario – il decreto penale di condanna risulterà nel casellario giudiziale.

 

E’ ovvio che, nel caso in cui si ritenga di essere innocenti (cioè nel caso in cui lo spostamento personale sia effettivamente avvenuto nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge sul contenimento del Covid-19), si potrà proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso dal Giudice, dando dimostrazione della propria innocenza all’interno di un processo penale con l’assistenza di un avvocato.

 

Ma cosa succede se quello che dichiariamo alle forze dell’ordine relativamente ai motivi del nostro spostamento personale non corrisponde al vero?

 

In questo caso, al soggetto sorpreso a dichiarare il falso, potrà essere contestato anche un reato più grave del precedente, cioè la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, previsto e punito dall’art. 483 c.p. con la pena della reclusione fino a due anni.

 

La condotta contestata in questo caso consiste nella

 

“falsa attestazione a pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

 

Anche in questo caso la notizia di reato sarà trasmessa alla Procura della Repubblica che iscriverà un procedimento penale a carico del presunto trasgressore, all’esito del quale il Giudice, accertata la responsabilità penale, determinerà la sanzione.

Anche in questo caso la notizia di reato sarà trasmessa alla Procura della Repubblica che iscriverà un procedimento penale a carico del presunto trasgressore, all’esito del quale il Giudice, accertata la responsabilità penale, determinerà la sanzione.

 

Sussistendo i motivi che giustificano gli spostamenti personali, possiamo circolare anche se accusiamo sintomi influenzali, se siamo risultati positivi al Covid 19 o se siamo stati posti in quarantena?

 

La risposta è, ovviamente, NO!

Capiamo anche in questo caso si rischia.

Come noto, il nuovo modello di autocertificazione diffuso dal Governo, da utilizzare per giustificare gli spostamenti personali, prevede espressamente la dichiarazione di 

 

“non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19”.

 

A tal proposito è bene dunque precisare che, il soggetto che si sia spostato nonostante la quarantena e/o con la consapevolezza di essere positivo al virus, potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di colposa diffusione della epidemia (art. 452 c.p.) ovvero, nel caso in cui venisse accertata la volontarietà del contagio di altre persone, potrebbe essere ritenuto responsabile di reati ben più gravi, come le lesioni personali (art. 582 c.p.) o l’omicidio volontario (art. 582 c.p.).

 

Vale la pena ricordare, infine, che nel nostro ordinamento esiste anche il reato di “epidemia”, integrato da

 

“chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”,

 

previsto e punito dall’art. 438 c.p. con la pena dell’ergastolo.

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“EMERGENZA CORONAVIRUS”: garantita la frequentazione dei figli per i genitori separati e la celebrazione dei processi per le emergenze familiari

1) Garantita la normale alternanza nella frequentazione dei figli.

 

Il susseguirsi dei provvedimenti del Governo per l’emergenza Coronavirus ha cambiato in pochi giorni la vita di tutti noi.

 

Le limitazioni agli spostamenti personali, ormai valide su tutto il territorio nazionale, non si traducono in un impedimento alla normale alternanza nella frequentazione dei figli nelle coppie separate.

 

Il timore era stato immediatamente manifestato da parte dei genitori “non collocatari” dei minori, ma il Governo ha sin da subito precisato che lo spostamento per andare a prendere il proprio figlio presso l’altro genitore è sempre consentito.

 

Infatti, come noto, le motivazioni che giustificano gli spostamenti delle persone sono:

  • comprovate esigenze di lavoro;
  • motivi di salute;
  • situazioni di necessità.

 

Lo spostamento del genitore per andare a prendere il proprio figlio a casa dell’altro genitore rientranelle situazioni di necessità di natura familiare.

 

2) Giustizia ferma ma garantiti i processi urgenti in materia di famiglia.

 

Anche la Giustizia si è fermata di fronte all’emergenza Coronavirus, ma i processi urgenti in materia di famiglia vengono garantiti.

 

Infatti la sospensione dei processi, prevista dal decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020, non riguarda i procedimenti urgenti in materia di famiglia su adozioni, alimenti e obbligazioni alimentari derivanti da  rapporti  di famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio  o   di  affinità né tutte le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni in cui sussistano situazione di pregiudizio per i minori.

 

Il Tribunale Ordinario di Roma, che inizialmente aveva assicurato la celebrazione di tutte le udienze presidenziali (cioè delle udienze in cui vengono stabiliti i provvedimenti provvisori ed urgenti per i figli) all’aggravarsi della situazione di contagio, ha disposto il loro rinvio a data successiva al 31/05/2020 (come per i processi ordinari), garantendo tuttavia la possibilità di celebrazione anticipata dell’udienza nel caso in cui le parti ne presentino richiesta, rappresentando i motivi di urgenza.