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Top news per la famiglia – Febbraio 2020

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PER INFEDELTÀ DEL CONIUGE

 

Cassazione, Ordinanza 4899/2020: La produzione fotografica che ritrae il coniuge in atteggiamenti intimi con un’altra donna giustifica l’addebito a suo carico per infedeltà perché la comune esperienza induce a presumere da dette foto l’esistenza di una relazione extraconiugale.

 

Nel caso in esame, il marito aveva rilevato l’assenza di un processo logico valutativo da parte dei giudici di merito sui fatti contestati, eccependo la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’addebitabilità della separazione.

 

Per il ricorrente, infatti, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano fondato la propria decisione su mere produzioni fotografiche che lo ritraevano in pretesi “atteggiamenti intimi con una donna” che, a suo avviso, invece mostravano un rapporto puramente “amicale”.

 

Gli Ermellini hanno statuito invece che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche erano state

 

correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito” poiché lo mostravano “in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale”. 

 

ASSEGNO DIVORZILE

 

Cassazione, Ordinanze n. 3661/2020 e 3662/2020: Deve essere ridotto l’assegno di divorzio della moglie se quest’ultima non si attiva nel cercare un lavoro e se non ci sono impossibilità oggettive di procurarsi i mezzi necessari.

 

Con la prima ordinanza la Cassazione sancisce che per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile rilevano le capacità dell’ex coniuge di procurarsi i mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che, come ritiene la moglie, le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro.

 

L’ex coniuge è infatti chiamato a valorizzare le sue potenzialità professionali e reddituali personali con una condotta attiva, facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, non potendo darsi rilevanza, ai fini della decisione sull’assegno, al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi di limiti ad aspettare opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente, l’esito della fine della vita matrimoniale.

 

Nella seconda ordinanza, la Corte di Cassazione, rilevando che per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della ex moglie non può farsi riferimento solo ad un giudizio comparativo delle condizioni personali ed economiche delle parti ma deve preliminarmente indagarsi sull’esistenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento di questo diritto, rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione, con l’obbligo di attenersi al seguente principio di diritto:

 

“ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell‘impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.”

 

AFFIDAMENTO FIGLI

 

Corte d’Appello di Catanzaro decreto n. 725 del 20 febbraio 2020: L’elevata conflittualità tra i genitori può essere ostativa al regime giuridico dell’affido condiviso in quanto pregiudizievole per il minore.

 

La Corte d’Appello di Catanzaro, respingendo il reclamo avanzato da una madre, ha ritenuto che, nel caso in esame, la responsabilità dei contrasti tra i genitori fosse addebitabile prevalentemente alla donna, che non solo non si era attivata per favorire il rapporto tra il padre e il figlio, ma – anzi – lo aveva fortemente ostacolato.

 

Da ciò è derivata la decisione di affidare il figlio esclusivamente al padre e di collocarlo presso di lui, presentando il padre i requisiti caratteriali e di personalità maggiormente rispondenti all’interesse del minore, sulla base di una valutazione di maggiore idoneità di quest’ultimo nello svolgimento dell’essenziale funzione di tutela sia del proprio rapporto con il minore, che di quello del figlio con l’altro genitore.

 

La decisione in commento, dunque, onera il padre di “un’importante assunzione di responsabilità” nell’interesse del figlio, chiarendo che, quale genitore ritenuto maggiormente responsabile nella attuale situazione di conflitto, egli è tenuto a salvaguardare il rapporto del figlio con l’altra figura genitoriale, al momento ritenuta inadeguata, con l’obiettivo di una progressiva riduzione della conflittualità che conduca ad un pieno recupero della bigenitorialità.

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