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“CORONAVIRUS”: facciamo un po’ di chiarezza sulle responsabilità penali conseguenti alla violazioni delle norme sul contenimento del contagio da Coronavirus

Ormai tutti dovrebbero saperlo:

 

l’unico modo per rallentare il contagio è restare a casa!

 

Uscire è possibile solo ed esclusivamente per:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • motivi di salute.

 

È inoltre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (cfr. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020).

 

In questi giorni sono state diffuse alcune informazioni che hanno creato un po’ confusione sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni sul contenimento del Coronavirus.

 

Cerchiamo di dare qualche chiarimento.

 

Innanzitutto, si deve precisare che le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme che impongono limiti agli spostamenti delle persone fisiche sono di natura PENALE.

 

Infatti:

  • i Pubblici Ufficiali che sorprenderanno persone a spostarsi in assenza di uno dei tassativi motivi indicati dalla norma, verranno a conoscenza di una “notizia di reato” ;
  • la “notizia di reato” verrà trasmessa dai pubblici ufficiali alla Procura della Repubblica;
  • la Procura della Repubblica, ricevuta la notizia di reato, iscriverà un procedimento penale a carico del presunto responsabile; 
  • la sanzione, a carico del soggetto ritenuto responsabile della violazione, sarà sempre determinata da un Giudice, al termine di un processo penale o, se ne sussistano i presupposti, all’esito dell’emissione di un decreto penale di condanna. Nel caso in cui il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, decida di utilizzare, sussistendone i presupposti, la procedura speciale del Decreto penale di condanna, potrà “saltare” sia l’udienza preliminare che il dibattimento ed applicare direttamente la pena pecuniaria, sanzione sempre e comunque di natura penale.

 

REATI CONTESTABILI

 

Nel caso in cui si circoli in assenza di una delle comprovate motivazioni previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020, quale reato verrà certamente contestato?

 

In questo caso verrà certamente contestata l’“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (ART. 650 C.P.), reato punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

 

L’ammenda è una pena pecuniaria volta a punire una condotta penalmente rilevante.

 

Ha dunque sempre natura penale ed è quindi ben diversa dalla mera sanzione amministrativa.

 

Ciò significa – è bene ribadirlo – che la Procura della Repubblica, ricevuta la notizia di reato da parte delle forze dell’ordine, iscriverà un procedimento penale a carico del presunto trasgressore, all’esito del quale il Giudice, accertata la condotta illecita, determinerà la sanzione penale.

 

Per questo tipo di reato è anche possibile l’applicazione del procedimento speciale del decreto penale di condanna.

 

Quindi, come spiegato sopra, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, potrà decidere di applicare direttamente la pena pecuniaria (l’ammenda), “saltando” sia l’udienza preliminare che il dibattimento, ed emettendo direttamente il decreto penale di condanna, con conseguente iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale.

 

Insomma, per chiarire alcuni dubbi sorti nel corso di questi giorni su tale questione, si precisa che:  

 

Il fatto che il Giudice, per alcuni tipi di reato come quello previsto dall’art 650 c.p., possa utilizzare il procedimento speciale del decreto penale di condanna, “saltando” la celebrazione del processo penale ed irrogando direttamente una pena pecuniaria, non significa che a carico del trasgressore non vi sia stato l’accertamento di una responsabilità penale, anzi – al contrario – il decreto penale di condanna risulterà nel casellario giudiziale.

 

E’ ovvio che, nel caso in cui si ritenga di essere innocenti (cioè nel caso in cui lo spostamento personale sia effettivamente avvenuto nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge sul contenimento del Covid-19), si potrà proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso dal Giudice, dando dimostrazione della propria innocenza all’interno di un processo penale con l’assistenza di un avvocato.

 

Ma cosa succede se quello che dichiariamo alle forze dell’ordine relativamente ai motivi del nostro spostamento personale non corrisponde al vero?

 

In questo caso, al soggetto sorpreso a dichiarare il falso, potrà essere contestato anche un reato più grave del precedente, cioè la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, previsto e punito dall’art. 483 c.p. con la pena della reclusione fino a due anni.

 

La condotta contestata in questo caso consiste nella

 

“falsa attestazione a pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

 

Anche in questo caso la notizia di reato sarà trasmessa alla Procura della Repubblica che iscriverà un procedimento penale a carico del presunto trasgressore, all’esito del quale il Giudice, accertata la responsabilità penale, determinerà la sanzione.

Anche in questo caso la notizia di reato sarà trasmessa alla Procura della Repubblica che iscriverà un procedimento penale a carico del presunto trasgressore, all’esito del quale il Giudice, accertata la responsabilità penale, determinerà la sanzione.

 

Sussistendo i motivi che giustificano gli spostamenti personali, possiamo circolare anche se accusiamo sintomi influenzali, se siamo risultati positivi al Covid 19 o se siamo stati posti in quarantena?

 

La risposta è, ovviamente, NO!

Capiamo anche in questo caso si rischia.

Come noto, il nuovo modello di autocertificazione diffuso dal Governo, da utilizzare per giustificare gli spostamenti personali, prevede espressamente la dichiarazione di 

 

“non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19”.

 

A tal proposito è bene dunque precisare che, il soggetto che si sia spostato nonostante la quarantena e/o con la consapevolezza di essere positivo al virus, potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di colposa diffusione della epidemia (art. 452 c.p.) ovvero, nel caso in cui venisse accertata la volontarietà del contagio di altre persone, potrebbe essere ritenuto responsabile di reati ben più gravi, come le lesioni personali (art. 582 c.p.) o l’omicidio volontario (art. 582 c.p.).

 

Vale la pena ricordare, infine, che nel nostro ordinamento esiste anche il reato di “epidemia”, integrato da

 

“chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”,

 

previsto e punito dall’art. 438 c.p. con la pena dell’ergastolo.