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Top news Diritto di Famiglia- Novembre 2019

1. In approvazione il DDL BULLISMO (N. 1524) 

 

In approvazione il DDL BULLISMO (N. 1524) volto a prevenire e contrastare i casi di bullismo mediante:

  • misure di carattere socio-educativo
  • strumenti di repressione penale

Il DDL reca reca diverse modifiche al codice penale, alla L. n. 71/2017 e al R.D. n. 1404/1934.
I punti fondamentali sono i seguenti:

 

Il Dirigente Scolastico

  • ove venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo all’interno del proprio istituto scolastico, dovrà immediatamente informare i genitori dei minori coinvolti;
  • sarà tenuto a promuovere iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori;
  • nei casi di condotte reiterate o nei casi di esito negativo delle misure educative poste in campo, potrà coinvolgere i servizi sociali al fine di concordare percorsi personalizzati volti: – all’assistenza delle vittime, – alla rieducazione dei minori responsabili degli atti di bullismo;
  • potrà riferire alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all’articolo 25 del R.D. n. 1404/1934.

 

Il Procuratore della Repubblica

  • potrà riferire al Tribunale dei Minori nei casi in cui abbia notizia di minori con manifeste prove di irregolarità della condotta o con condotte aggressive o lesive della dignità altrui, anche in gruppo.

 

Il Tribunale per i Minorenni

  • previo ascolto del minore e dei genitori, potrà disporre l’attivazione di percorsi di mediazione o di progetti rieducativi e/o riparativi mediante il coinvolgimento del servizio sociale competente;
  • in caso di fallimento dell’intervento rieducativo/riparativo o qualora nessuno degli interventi risulti adeguato o comunque nei casi più gravi, potrà disporre l’affidamento del minore al servizio sociale o il suo collocamento in comunità.

 

Il Servizio Sociale

  • ove incaricato di svolgere progetti rieducativi/riparativi da parte del Tribunale dei Minori, dovrà trasmettere al Tribunale stesso apposite relazioni sull’esito del percorso;
  • nei casi più gravi, potrà essere dichiarato affidatario dei minori da parte del Tribunale dei Minori.

 

2. DDL assegno unico per i figli

 

All’esame del Parlamento in questi giorni il DDL SULL’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI.

Si tratta di una misura strutturale di sostegno alla famiglia che duri almeno fino alla maggiore età dei figli.

L’ipotesi in discussione è quella di istituire un assegno mensile costante per i figli, che possa arrivare fino a 200 euro/mese e fino ai 18 anni di età.

Sembra esserci il consenso di quasi tutte le forze politiche e si auspica un’approvazione in tempi brevissimi.

 

3. PERMESSI PATERNITÀ: i permessi giornalieri del padre non sono alternativi a quelli goduti dalla madre

 

A seguito di quanto statuito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 22177/2018, l’Inps con la circolare n. 140 del 18/11/ 2019 fornisce dei chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi giornalieri del padre dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma.

 

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

La citata sentenza chiarisce che potendo:

 

“Entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”

 

L’Inps con la richiamata circolare si è allineato a quanto statuito dagli Ermellini precisando che:

nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma”

 

Riferimenti normativi:
Dlgs n. 151/2001

 

ART. 39
“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è’ inferiore a sei ore.
1. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
2. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.”

ART.40
” 1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.”