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Analisi e riflessioni sull’affido condiviso dei figli con frequentazione paritaria dei genitori

Parlare di affido condiviso significa riflettere responsabilmente, abbandonando posizioni aprioristiche, sul significato del diritto dei figli alla bigenitorialità e sull’importanza di entrambe le figure genitoriali nella crescita sana ed equilibrata dei figli.

 

Quanti ritengono tradita dai Tribunali la riforma dell’affido condiviso, muovono principalmente dalla critica alla creazione giurisprudenziale della figura del cd. genitore collocatario, cioè del genitore principale, attivamente coinvolto nei compiti di cura e educazione della prole,cherelegherebbe l’altro genitore, il cd. non collocatario, a genitore marginale, privato della possibilità di partecipare effettivamente alla quotidianità dei figli.

 

Nel nostro sistema giudiziario, il genitore non collocatario è, nella maggioranza dei casi, il padre, sia per una sorta di “pregiudizio” sui ruoli genitoriali che ha portato i giudici ad affermare una Maternal Preference”, sulla base della quale sarebbe sempre da preferire il collocamento prevalentedei figli presso la madre, finanche nei casi di accertata pari adeguatezza delle competenze genitoriali paterne; sia per ragioni socio-economiche poiché ancora oggi l’uomo è spesso il maggiore percettore di reddito della famiglia, più occupato in termini di orario di lavoro e, dunque, quantitativamente meno disponibile a potersi prendere cura dei figli.

 

Quanti teorizzano che il diritto alla bigenitorialità si possa garantire anche prescindendo dalla pariteticità dei tempi di frequentazione, hanno giustificato la necessità della figura del genitore collocatario sostenendo: il pregiudizio derivante da un distacco temporalmente rilevante dalla figuramaterna per i bambini in tenera età; il pregiudizio derivante dai continui spostamenti tra una casa e l’altra dei genitori; l’impraticabilità di parità di tempi di frequentazione nei casi di elevata conflittualità tra i genitori.

 

Su tali opinioni si è indubbiamente andato a standardizzare il tenore dei provvedimenti giudiziari, nei quali, a fronte dell’affido condiviso sempre “nominalmente” disposto in via preferenziale ex art 337 ter cc, è stato inserito il collocamento prevalente presso un genitore (solitamente la madre) e il diritto di visita dell’altro genitore, limitato a 1-2 pomeriggi infrasettimanali, con eventuali week end alternatisolo nei casi di bambini non troppo piccoli.

 

A fronte dell’eccessivo automatismo che tale impostazione aveva raggiunto, sempre più numerose sono state le istanze di verso diametralmente opposto, volte a far riconoscere che l’affido condiviso possa applicarsi compiutamente solo tramite l’abolizione della figura del genitore collocatario e che, di conseguenza, la parità dei tempi di permanenza dei figli presso entrambi i genitori costituisca corollario irrinunciabile della legge sull’affido condiviso.

 

Tali convinzioni hanno portato fino al noto recente tentativo di riforma (DDL Pillon) con cui, nel tentativo di superare gli aprioristici automatismi che avevano preso piede nei nostri Tribunali, si rischiava di cristallizzare altrettanto pericolosi automatismi di senso opposto.

 

A parere di chi scrive, il sancito diritto alla bigenitorialità non può essere ingabbiato in alcuna modalità applicativa precostituita, stante la diversità di ciascun caso concreto.

 

L’unico faro per il legislatore, il giudice, i professionisti che operano nell’ambito familiare ed i genitori, dovrebbe essere il – tanto invocato – interesse del figlio che però andrebbe valutato, non sulla base di opinioni, sensazioni, affermazioni ideologiche, ma:

  • in primis sulla base di evidenze scientifiche;
  • poi sulla scorta della peculiarità di ciascuna situazione concreta.

 

Le evidenze scientifiche che fondano la bontà dell’affido materialmente condiviso con equipollenti tempi di permanenza, sono state poste alla base di recenti pronunce giudiziali nonché di Linee Guida, Protocolli e Piani Genitoriali che via via stanno adottando alcuni Tribunali, ancorandosi anche alle indicazioni provenienti dall’UE e dalle Convenzioni internazionali, a cui l’Italia ha aderito.

 

La letteratura scientifica invocata dalla recente giurisprudenza è principalmente racchiusa in 74 studi comparativi, nei quali sono stati esaminati centinaia di migliaia di casi, da cui risultano dimostrati: i danni che i minori subiscono per effetto della marginale frequentazione di uno dei due genitori e la superiorità del modello realmente, e non solo nominalmente, bigenitoriale.

 

I rischi riscontrati nelle situazioni di rilevante sperequata frequentazione sarebbero: la perdita del legame con la prole; l’aumento della conflittualità tra genitori, alimentata dalla logica del “win or lose”, che integrerebbero peraltro delle potenti “childhood adversity” in grado di causare addirittura importanti danni organici nei bambini a distanza di alcuni anni.

 

Di contro è diffusa in letteratura l’empirica convinzione che i minori che vivono in affido materialmente condiviso, godano in media di un miglior benessere psico–fisico rispetto a coloroche vivono in condizioni di monogenitorialità.

 

Tali benefici sulla prole sarebbero stati riscontrati tanto nelle coppie conflittuali che non conflittuali e ciò smentirebbe la convinzione che tale tipologia di affidamento possa attuarsi solonelle coppie non conflittuali.

 

Ulteriore convinzione smentita dagli studi scientifici è quella dell’impraticabilità dell’affido paritario per i bambini sotto i 3 anni di età. Tutti gli studi internazionali, sembrerebberoconfermare che non v’è alcuna evidenza della necessità di ritardare l’introduzione di un frequente e regolare coinvolgimento di ambedue i genitori coi propri figli e che, anzi, il pernottamento di bambini e neonati presso il papà, anche paritario, sarebbe correlato a migliori relazioni del bambino con entrambi i genitori.

 

Inoltre, considerato che il genitore “marginale” di solito è il padre, vale la pena ricordare come sia pacifica in letteratura l’essenzialità del ruolo paterno per il sano sviluppo del figlio e come siano altrettanto pacifici i danni che discendono dalla privazione di tale figura genitoriale. Il padre infatti svolge funzioni fondamentali a partire dal primo periodo post-natale, in quanto il suo ruolo è determinante per la cd fase “di individuazione e separazione” del bambino (che ha luogo tra il 4° mese e i 3 anni di vita), prodromica e necessaria per un adeguato sviluppo della sua personalità a livello relazionale, sociale ed emotivo.

 

Lo stile di attaccamento con la figura paterna è dunque importante tanto quanto quello con la figura materna ed è intuibile che un tempo troppo esiguo insieme al padre potrebbe ostacolare lo sviluppo di un attaccamento sicuro nei suoi confronti, compromettendo così il sano sviluppo del bambino.

Inoltre, gli studi di alcuni autori sugli effetti della deprivazione paterna sui minori hanno evidenziato come il livello di accudimento con cui un genitore si occupa del figlio è direttamente correlato al grado di realizzazione esistenziale del figlio stesso.

Tale concetto è ben espresso dalle parole della psicologa D. Thompson:

 

La guerra contro il padre è in realtà una guerra contro i figli; il punto non è semplicemente il diritto dei padri o il diritto delle madri, ma il diritto dei figli di avere due genitori che si occupino attivamente della loro vita.

 

È stato osservato come ciò sia tanto più decisivo per i bambini piccoli, proprio per permettere che si crei, e poi si mantenga, una solida relazione padre-figlio; a tal fine, invece di ostacolare l’impegno dei padri nei confronti dei loro figli, si dovrebbe incoraggiarli a essere presenti attivamente e personalmente nella loro vita.

 

Nel 2011, l’OdP confermava tale evidenza affermando la fondamentale importanza per la salute dei minori di ricevere cure ed accudimento nella quotidianità da parte di entrambi i genitori per favorire nel figlio la consapevolezza che entrambi provvedano ai suoi bisogni. Precisava l’Odp, supportato da studi scientifici sulla shared residence, che l’interesse del minore consiste non tanto nella stabilità logistica della collocazione, quanto nella possibilità di godere flessibilmente nella quotidianità della presenza responsabile di entrambi i genitori, evidenziando altresì che il coinvolgimento paterno – inteso come tempi di coabitazione, impegno e responsabilità – abbia influenze positive sullo sviluppo della prole, migliorando lo sviluppo cognitivo dei figli e diminuendo i problemi di ordine psicologico e comportamentali dei minori.

 

Tutte le citate evidenze scientifiche ci confortano nell’affermare che l’interesse del minore sia molto ben garantito dal modello di affido materialmente condiviso, sin dalla più tenera età ed a prescindere dal grado di conflittualità della coppia genitoriale.

 

Ciò non toglie che si debba poi tenere conto delle più disparate fattispecie concrete e dunque è ragionevole che, come ha ritenuto recentemente il Tribunale di Catanzaro,

 

La suddivisione paritetica dei tempi di permanenza sia sempre da preferire laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto.

 

Escludendo quindi ovviamente tutti i casi di violenza, i tempi di permanenza andrebbero anche stabiliti tenendo conto delle specifiche esigenze di ogni famiglia, es: distanza tra le abitazioni, allattamento, impegni lavorativi dei genitori, impegni dei figli ecc.

 

Appare evidente come la Mediazione Familiare possa essere il canale preferenziale per favorire l’applicazione e la buona riuscita di un consapevole affido condiviso. Non a caso, infatti, la Mediazione Familiare era stata prevista nella l. 54/2006, seppur in misura più timida rispetto a quelle sembravano essere le iniziali intenzioni del legislatore.

 

Il Mediatore Familiare possiede gli strumenti per aiutare i genitori a riconoscere l’importanza dei reciproci ruoli, al fine di permettere loro di convergere volontariamente sull’interesse dei figli ad una reale bigenitorialità.

 

A ciò si aggiunga l’enorme valore aggiunto, tipico della Mediazione Familiare, e cioè quello di permettere alle parti la redazione di un accordo su misura, negoziato direttamente da loro.

 

È evidente che tale accordo, raggiunto dai genitori dopo aver condiviso l’obiettivo di garantire l’interesse dei figli alla bigenitorialità, non potrà che risultare davvero orientato alla conservazione di una significativa e stabile relazione dei figli con entrambi i genitori, mediante l’individuazione di soluzioni concrete, volte a favorire pari opportunità di frequentazione.