fbpx

MANTENIMENTO dei figli maggiorenni

Con una recente sentenza (n. 19696/2019), la Cassazione torna sulla questione del mantenimento dei figli maggiorenni, statuendo su due rilevanti profili:

  • la ripartizione dell’onere probatorio sulla capacità lavorativa del figlio maggiorenne;
  • l’esclusione di una “reviviscenza” dell’obbligo del genitore al mantenimento.

 

La sentenza della Corte di Appello (CdA Napoli 542/2017), cassata dagli Ermellini, aveva riconosciuto il diritto al mantenimento in favore di due ragazzi ultratrentenni con la motivazione che il genitore obbligato non aveva fornito la prova dell’effettiva e stabile autosufficienza e/o della responsabilità dei figli per la mancata acquisizione di un’occupazione che li rendesse indipendenti.


Premette la Corte di Cassazione che “l’obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente”.


Proseguono i giudici di palazzaccio ritenendo, tuttavia, non condivisibile la linea interpretativa della CdA di Napoli e fornendo importanti precisazioni in tema di ripartizione dell’onere probatorio.
Stabilisce infatti la Corte che:

 

“La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa”.

 

Non solo, anche nel caso in cui il figlio riuscisse a fornire tale prova, andranno comunque valutati altri fattori:

 

“La distanza temporale dal completamento della formazione, l’età raggiunta ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori”.

 

Il secondo profilo rilevante affrontato nella sentenza riguarda l’esclusione della reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.


Nel caso di specie, infatti, uno dei due figli, dopo avere lavorato per due anni, aveva poi percepito solo redditi eccessivamente modesti o inesistenti.


La Corte ha statuito sul punto precisando che “la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segnala fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento”.

 

Nel caso in esame, la Corte territoriale neppure ha adeguatamente valutato una serie di ulteriori e rilevanti circostanze quali “l’effettività o meno della convivenza dei figli con la madre, l’età ormai ampiamente superiore ai trent’anni di entrambi i figli, il tenore di vita di cui dispongono”.

 

Su tali circostanze si sarebbe, invece, dovuto attivare l’onere probatorio gravante sui soggetti richiedenti il contributo al mantenimento.

Segui i miei aggiornamenti

Potrebbero interessarti

Hai bisogno
di una consulenza?