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MAGGIORI TUTELE PER I RIDERS. Non più lavoratori a cottimo, ma collaboratori etero-organizzati

Considerati il simbolo di una globalizzazione spregiudicata e di una società basata sul digitale, i Riders sono stati al centro del recente dibattito giurisprudenziale e legislativo, riuscendo finalmente a conseguire i primi risultati verso il riconoscimento dei loro diritti.

 

Il Legislatore li ha definitivamente riconosciuti come lavoratori parasubordinati ai sensi del Jobs Act, e non più lavoratori a cottimo, garantendo loro maggiori tutele.

 

Chi sono i riders?

 

Sono gli ormai noti ciclofattorini, utilizzati principalmente da grandi multinazionali (come Glovo, Foodora, Deliveroo, Just Eat, Amazon) per far recapitare, direttamente a domicilio, i prodotti di cui le persone hanno bisogno.

 

Il rider spopola nei servizi di food delivery ma stiamo assistendo ad un sempre più crescente utilizzo di tale figura per la consegna di ogni tipo di prodotto.

 

Come funziona il lavoro del rider?

 

Il rider presta la propria attività lavorativa per grandi aziende, che fungono da intermediarie tra il produttore ed il consumatore finale del prodotto.

Le grandi aziende di delivery acquisiscono l’ordine tramite una piattaforma digitale e ne gestiscono l’asporto e la consegna al cliente finale, mediante l’utilizzo di veri e propri fattorini, i riders appunto.

 

Il rider riceve dunque dalla società di delivery, solitamente su supporto digitale, la notifica dell’ordine, nel quale trova scritto:

  • dove e cosa prelevare;
  • a chi e dove consegnare il prodotto;
  • i tempi di consegna richiesti.

 

Sulla base degli ordini ricevuti ed accettati dal rider, quest’ultimo dovrà organizzare al meglio il proprio lavoro di asporto e consegna.

 

Il rider, infatti, in base agli ordini che gli vengono notificati, può decidere autonomamente se accettare o rifiutare una consegna. Se accetta l’ordine, dovrà curare la qualità del servizio, anche preservando il prodotto da ogni incidente, e dovrà garantire la tempestività della consegna.

 

Qual è stato sin ora l’inquadramento contrattuale? Quali sono le novità?

 

Dunque, fino ad ora, se il rider accettava la consegna e la portava a termine, percepiva il proprio compenso, altrimenti no.

 

Ebbene, proprio la possibilità di organizzare il proprio lavoro e, in particolare, la possibilità di rifiutare la prestazione, sono state sino ad oggi l’appiglio utilizzato dalle aziende di delivery per contrattualizzare i riders come dei lavoratori autonomi pagati a cottimo, rendendo a loro inapplicabili le tutele garantite ai lavoratori subordinati.

 

Numerose sono state le iniziative volte a contrastare sia la bassa retribuzione di questi lavoratori che l’assenza di diritti e tutele nelle tipologie contrattuali ad essi applicati.

 

A Firenze il primo contratto nazionale.

 

A dare il via al riconoscimento di maggiori tutele per i riders è stata la città di Firenze dove la Filt, Fit e Uiltrasporti hanno firmato un accordo con la piattaforma di food delivery “Laconsegna”, nel quale è stato riconosciuto ai fattorini:

  • la natura di lavoro subordinato;
  • l’applicazione del contratto nazionale della logistica con tutti i diritti e le tutele che esso attribuisce ai lavoratori del settore;
  • la garanzia di una retribuzione mensile e del pagamento delle ore effettivamente lavorate.

Inoltre, nell’accordo è stato stabilito che il rischio d’impresa, legato alla vendita dei prodotti e alle conseguenti consegne, non sia più a carico dei lavoratori, ma dell’impresa di delivery.

 

Le recenti sentenze della Corte d’Appello di Torino e della Corte di Cassazione: riconoscimento del diritto all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato per i riders

 

Il caso FOODORA.

 

Ulteriore passo verso il riconoscimento di maggiori tutele per i riders, è stato compiuto con una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata lo scorso 24 gennaio 2020 (Cass. Lav. n. 1663/2020).

 

Leggi la Sentenza sul sito della Corte di Cassazione

 

Nel caso Foodora, oggetto delle sentenze citate, la Corte d’Appello ha infatti qualificato i rapporti lavorativi dei riders come delle “collaborazioni etero-organizzate” alle quali va applicata la disciplina del lavoro subordinato.

 

Quanto sopra ai sensi della normativa sul Job Act (Art. 2, comma 1), secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro subordinato va applicata anche ai rapporti di collaborazione che si realizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali e continuative eseguite con modalità organizzate dal committente.

 

Spiegano i giudici:

 

“Quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”.

Aggiungono gli Ermellini:

 

Si tratta di una scelta politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato  in coerenza con l’approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di ‘debolezza’ economica, operanti in una ‘zona grigia’ tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea”.

 

L’intervento del Legislatore.

 

Preso atto dell’esigenza non più procrastinabile di regolarizzare la materia, è da ultimo intervenuto il Legislatore approvando la LEGGE n. 128/2019 di conversione del DL 101/2019, recante “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, che prevede per i riders:

 

  • una retribuzione composita, costituita solo in minima parte dal cottimo e per la parte maggior parte corrisposta su base oraria, parametrata sui compensi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti;
  • il diritto alla copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • la garanzia della sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
  • il diritto alle informazioni utili circa la tutela dei loro interessi e dei loro diritti.

 

La disciplina si applica a tutti coloro che svolgono consegne su due ruote, biciclette e motocicli.

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