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L’ASSEGNAZIONE della casa coniugale

La casa coniugale rappresenta uno dei principali motivi di conflitto nelle controversie di separazione e divorzio, sia per ragioni di natura affettiva, che per motivi economici.

 

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere emesso dal Tribunale solo in presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente.

 

Indubbiamente, il suddetto provvedimento di assegnazione comporta un deterioramento della condizione economica del coniuge non assegnatario, che spesso si deve allontanare dalla casa coniugale anche ove ne sia il proprietario esclusivo, magari ancora gravato del relativo mutuo da pagare.

 

Questo accade perché il criterio che governa la decisione sull’assegnazione della casa familiare è – esclusivamente – la tutela del primario interesse dei figli che hanno il diritto alla conservazione dell’ambiente domestico in cui hanno vissuto e dove hanno i loro punti di riferimento.

 

L’art. 337 sexies comma 1 del Codice Civile prevede infatti espressamente che:

 

“il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.

 

Per quanto detto, quindi, è evidente che la casa familiare verrà assegnata al genitore con il quale la prole convivrà prevalentemente, ovvero il cd. genitore collocatario.

 

La prioritaria tutela della prole riguarda tanto i figli minorenni, quanto i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti che convivano stabilmente e continuativamente nella casa familiare ed a cui non sia attribuibile la colpa della propria mancata autosufficienza.

 

La decisione sull’assegnazione della casa coniugale prescinde dunque:

  • sia dal titolo di proprietà dell’abitazione;
  • sia dalla situazione economica dei coniugi, in quanto essa non costituisce una componente dell’eventuale assegno di mantenimento, o divorzile, dovuto al coniuge economicamente più debole.

 

È ovvio però che, nel caso in cui la casa venga assegnata al coniuge prevalentemente convivente con la prole, il quale sia anche destinatario di un assegno di mantenimento o divorzile, il giudice – nella quantificazione dell’assegno al coniuge – terrà certamente conto della disponibilità dell’abitazione familiare, avendo essa indubbi riflessi economici nel nuovo assetto complessivo della famiglia separata.

 

In virtù del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il coniuge assegnatario che non sia anche titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla stessa, acquisirà un diritto personale di godimento sull’abitazione e non un diritto reale (Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4719).

 

Ne consegue che il proprietario dell’immobile resterà obbligato al pagamento delle tasse sulla proprietà della casa, delle spese straordinarie afferenti l’immobile e delle eventuali rate di mutuo, mentre resteranno a carico del coniuge assegnatario non proprietario gli oneri condominiali ordinari e tutte le spese di manutenzione ordinaria nell’immobile.

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