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Il peggioramento del tenore di vita del genitore non lo esonera dal mantenimento dei figli

Con la sentenza 48567/2019 la Cassazione ribadisce che la riduzione del tenore di vita di un genitore non giustifica la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per i figli.

 

Come è noto, la giurisprudenza di merito e di legittimità è da sempre concorde nel ritenere che sui genitori gravi l’obbligo di adoperarsi fattivamente al fine di ottenere le risorse necessarie per fornire ai propri figli un contributo di mantenimento adeguato, a nulla rilevando una

 

mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione.

 

Per evitare la condanna ex art. 570 cp, relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare,

 

è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta

 

di rispettare gli obblighi di mantenimento verso i figli.

 

Nel caso oggetto della citata sentenza, il padre inadempiente non aveva provato una condizione d’impossibilità totale ad adempiere, avendo egli unicamente allegato una contrazione del lavoro che lo avrebbe costretto ad un tenore di vita inferiore a quello precedente. 

 

Pertanto è stata ritenuta corretta dagli Ermellini la decisione della Corte d’Appello con cui era stata confermata la sentenza  di primo grado di condanna alla pena di due mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato disciplinato dall’art 570 c.p. e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

 

Secondo la Cassazione, inoltre, la Corte d’Appello ha correttamente qualificato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare come un illecito penale a dolo generico.

 

Affinché si realizzi la condotta omissiva punita dalla norma non è infatti necessario che il soggetto agisca con la precisa intenzione e volontà di far mancare i mezzi di sussistenza al destinatario bisognoso.

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