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Frequentazione dei figli ai tempi del Coronavirus

SCIOLTI DAL GOVERNO I DUBBI INTERPRETATIVI SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI PER RAGGIUNGERE I FIGLI MINORENNI PRESSO L’ALTRO GENITORE.

 

A dieci giorni dall’emissione del DPCM 22.03.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiorna finalmente le FAQ pubblicate sulla propria pagina web, sciogliendo i dubbi interpretativi sulla legittimità degli spostamenti da un Comune all’altro per raggiunger i figli presso l’altro genitore.

 

In particolare:

  • viene confermato che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore sono sempre consentiti, ANCHE DA UN COMUNE ALL’ALTRO;
  • viene specificato che, in mancanza di un provvedimento giudiziale che abbia già regolamentato la frequentazione, il diritto di visita dei figli resta comunque consentito secondo le modalità concordate dai genitori.

 

Ecco la FAQ del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri al aggiornata 01.04.2020:

 

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

 

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

 

I dubbi interpretativi sulla legittimità di spostamento dei genitori da un Comune all’altro erano sorti a seguito del DPCM 22.03.20202

 

Infatti, lo spostamento personale del genitore per raggiungere il figlio presso l’altro genitore era stato sin da subito considerato legittimo, potendo configurarsi come “situazione di necessità” di natura familiare.

 

Tuttavia, nella notte del 22 marzo 2020, il citato D.P.C.M. aveva prescritto il

 

divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute“.

 

Per gli spostamenti tra Comuni, dunque, la deroga della “situazione di necessità” è stata sostituita dai motivi di “assoluta urgenza, nei quali non sembrava rientrare lo spostamento del genitore volto alla frequentazione del figlio. In tal senso si era già orientata la giurisprudenza.

 

Solo pochi giorni fa, infatti, il Tribunale di Bari, aveva ritenuto legittima la sospensione della frequentazione con i figli residenti in comuni diversi, durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

 

Oggi, al contrario, la Presidenza del Consiglio ha definitivamente chiarito la legittimità di ogni spostamento, anche al di fuori del Comune, volto a raggiungere i propri figli minorenni presso l’altro genitore.

 

E’ ovvio che i suddetti spostamenti dovranno sempre avvenire:

 

“scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario”

 

tenendo conto – quindi – di situazioni particolari, come persone in quarantena, positive, immunodepresse ecc.

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