Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha previso misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica COVID -19.
CONGEDI PARENTALI.
Con gli artt. 23 e 25 del Decreto “Cura Italia” è stata prevista la possibilità per i genitori di usufruire di uno specifico congedo parentale per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
A CHI SPETTA.
Spetta alternativamente ai genitori (e affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato o iscritti in via esclusiva alla gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS o dipendenti del settore pubblico, che abbiano:
- figli fino ai 12 anni, con riconoscimento della retribuzione al 50% e della contribuzione figurativa;
- figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza riconoscimento della retribuzione e della contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro, e dunque con divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro;
- figli disabili, senza nessuna limitazione di età.
A condizione che:
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
DURATA DEL CONGEDO.
Periodo massimo di 15 giorni continuativi o frazionati.
BONUS “baby-sitting“. In alternativa al congedo è prevista la possibilità, per i lavoratori suddetti, di usufruire, a decorrere dal 17 marzo 2020, del bonus baby-sitting. L’ammontare del bonus è massimo di 600 euro, che arrivano a 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, del comparto della sicurezza, della difesa e soccorso pubblico, impiegato nell’emergenza da COVID-19.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per i lavoratori privati con figli infradodicenni la domanda va presentata al proprio datore di lavoro e all’Inps (mentre per i lavoratori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni la domanda va presentata solamente al proprio datore di lavoro, non essendo per loro prevista né la retribuzione né la contribuzione figurativa)
Per i dipendenti pubblici, la domanda deve essere presentata alla propria amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti, con conversione d’ufficio da parte dell’Inps in congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale ordinario.