fbpx
Categorie
News

DPCM 13 OTTOBRE 2020

LE NUOVE MISURE PREVEDONO

 

  • OBBLIGO MASCHERINE ALL’APERTO E NEI LUOGHI CHIUSI DIVERSI DALLE ABITAZIONI.  
  • FORTEMENTE RACCOMANDATO L’USO DELLE MASCHERINE ANCHE IN CASA IN PRESENZA DI PERSONE NON CONVIVENTI (con le eccezioni previste nel D.L. 7ottobre 2020).
  • OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE ALMENO 1 METRO e DIVIETO DI USCIRE CON UNA TEMPERATURA MAGGIORE DI 37,5.

 

“MOVIDA” / VITA SOCIALE / SVAGO

 

SALE DA BALLO, DISCOTECHE e LOCALI ASSIMILIATI: sospesa ogni attività sia all’aperto che al chiuso

FESTE PRIVATE: vietate sia nei luoghi aperti che al chiuso.

FESTE CONNNESSE A CERIMONIE RELIGIOSE O CIVILI: consentite solo con un massimo di 30 persone e sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

FORTEMENTE RACCOMANDATO EVITARE FESTE IN CASA NONCHÈ RICEVERE PERSONE NON CONVIVENTI IN NUMERO SUPERIORI A 6.

 

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

 

  • consentita fino alle 24.00 con consumo al tavolo e solo fino alle 21:00 con consumo in piedi.
  • resta consentito il servizio a domicilio e l’asporto, sempre a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano accertato la compatibilità con la situazione epidemiologica territoriale e che individuino protocolli e linee guida nel rispetto dei quelli nazionali.
  • mense e catering continuativi su base contrattuale: restano consentiti, purché venga garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

 

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

 

Consentiti solo con posti a sedere preassegnati, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, e comunque nel numero massimo di massimo 1000 spettatori all’aperto e i 200 spettatori al chiuso, nel rispetto dei protocolli regionali del settore di riferimento, in conformità alla linee guida nazionali.

 

MUSEI E LUOGHI DI CULTURA

 

Consentita l’apertura purché venga rispettato il contingentamento dei visitatori, evitando assembramenti e garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

 

SPORT

 

SPORT DI CONTATTO:

  • consentiti da parte di società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute da CONI e CIP, purché nel rispetto dei protocolli delle Federazioni Nazionali
  • Vietate tutte le gare e competizioni connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale

ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E MOTORIA:

  • consentita presso palestre, piscine, centri circoli, pubblici e privati, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale e senza assembramenti in conformità alle linee guida dell’Ufficio per lo Sport e la FSMI
  • consentita all’aperto, anche presso aree attrezzate, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività

EVENTI E COMPETIZIONI RIGUARDANTI GLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA riconosciuti da CONI e CIP e dalle rispettive Federazioni: è consentita la presenza di pubblico in una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale della struttura, e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori al chiuso, esclusivamente se c’è possibilità di prenotare posti a sedere, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (frontale e laterale), con obbligo di misurazione della temperatura, di uso di mascherine e nel rispetto dei protocolli delle Federazioni.

 

SCUOLA / ATTIVITÀ EDUCATIVE

 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI: consentiti nel rispetto delle indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai elaborate dall’ Istituto Superiore di Sanità

VIAGGI DI ISTRUZIONI, SCAMBI CULTURALI, GEMELLAGGI, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE: sospesi

ATTIVITÀ LUDICHE E RICREATIVE ed EDUCATIVE PER BAMBINI (AL CHIUSO e ALL’APERTO): consentite, purché nel rispetto degli appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, PRODUTTIVE E COMMERCIALI

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: rimane consentito l’esercizio, purché venga rispettata la distanza interpersonale di 1 metro, vengano garantiti ingressi dilazionati e consentita la sosta dei clienti limitatamente al tempo necessario all’acquisto, sempre nel rispetto protocolli Regioni e Province autonome in conformità alle linee guida nazionali.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI: viene raccomandato il lavoro agile, incentivati ferie e congedi, e disposto il rispetto dei protocolli anti contagio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: rispetto dei protocolli già in vigore.

SERVIZI PER LA PERSONA: resta consentito l’esercizio a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano accertato la compatibilità con la situazione epidemiologica e che individuino protocolli e linee guida nel rispetto dei quelli nazionali.

FIERE E CONGRESSI: consentiti purchè nel rispetto dei protocolli della Protezione Civile validati dal Comitato Tecnico Scientifico e nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

 

TURISMO

 

STRUTTURE RICETTIVE: consentito l’esercizio a condizione che vengano rispettate le norme sul distanziamento sociale, garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO: previsti divieti e limitazioni, obblighi di isolamento fiduciario e di sottoporsi a test molecolare o antigenico, differenziati in base ai paesi di destinazione e/o provenienza.

 

STRUTTURE DI OSPITALITÀ E LUNGO DEGENZA, RSA, HOSPICE, STRUTTURE RIABILITATIVE

 

Limitato accesso di parenti e visitatori ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura e nel rispetto delle misure di prevenzione anticontagio.

 

FUNZIONI RELIGIOSE

Consentite nel rispetto dei Protocolli in vigore sottoscritti dal Governo e varie confessioni religiose.

ACCESSO A LUOGHI DI CULTO: consentiti senza assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Categorie
News

25 MAGGIO 2020 – Riapertura palestre e centri sportivi

Da oggi è consentita “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico”, purché essa venga esercitata “nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.”

 

POSSONO DUNQUE RIAPRIRE LE PALESTRE E I CENTRI SPORTIVI

 

A condizione che rispettino:

  1. le Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)
  2. gli appositi protocolli attuativi adottati da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché dalle associazioni, società, centri e circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto. In ciascun protocollo attutivo, che dovrà essere predisposto in conformità alle Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sono disposte le norme di dettaglio, per ciascun ambito di competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, volte a tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

 

Le REGOLE da RISPETTARE per APRIRE IN SICUREZZA

 

In ogni sito sportivo:

 

  • Dovrà essere predisposta una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
  • Dovrà essere redatto il programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) con regolamentazione degli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni;
  • Dovrà essere mantenuto l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 

PRATICHE DI IGIENE:

 

  • lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;
  • mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività fisica;
  • mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
  • non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
  • evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
  • bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
  • gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

 

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione:

 

  • procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
  • gel igienizzante;
  • sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
  • indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
  • specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
  • sanificazione ad ogni cambio turno;
  • vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);

 

In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:

 

  • di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..);
  • di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
  • di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

 

UTILIZZO DI SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI IGIENICI:

 

Gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso contingentato a questi spazi, evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc… che al bisogno dovranno essere portati da casa.

 

Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

 

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

 

Per le modalità di accesso alle PISCINE, che richiedono inevitabilmente l’utilizzo dei servizi igienici, spogliatoi/docce, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene di tutela sanitaria, nonché di distanziamento e dovranno essere assicurate le misure predisposte dai Protocolli attuativi emanati dell’Ente sportivo di riferimento.

 

Tali Protocolli disporranno inoltre, le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.

 

I Protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di soggetti con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.

***

Fermo restando quanto sopra, in aggiunta delle linee guida dell’Ufficio per lo Sport, è compito e responsabilità dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio – o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle indicazioni delle suddette linee guida, dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.

 

È compito degli enti/organizzazioni/associazioni che svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (centri fitness, centri danza, ecc…) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio che abbiano standard minimi equipollenti a quelli emanati dai predetti enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.

Categorie
News

DECRETO RILANCIO: le principali misure per le imprese

Il “Decreto Rilancio” verrà pubblicato nelle prossime ore in Gazzetta Ufficiale. Queste sono le misure che verranno adottate per le Imprese, preannunciate dal Presidente del Consiglio e spiegate nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.45, del 14 maggio 2020.

 

Misure a sostegno delle IMPRESE:

 

  • CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: a favore di imprese, lavoratori autonomi e titolari di partita iva. Concessi in misura proporzionata alle perdite subite causa Covid e se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulta inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il Contributo sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

 

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.


Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

 

  • IRAP: ESENZIONE dal versamento del SALDO 2019 e ACCONTO 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.

 

  • SOSTEGNO PER GLI AFFITTI: è stato previsto un credito d’imposta del 60% canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito, nei mesi di marzo, aprile e maggio, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

  • TAGLIO DELLA QUOTA FISSA DELLE BOLLETTE: per le piccole attività produttive e commerciali, per i mesi di maggio, giugno e luglio, è stata prevista la riduzione della spesa con riferimento alle voci della bolletta dell’energia elettrica identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

 

  • CREDITO IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: è stato previsto un credito d’imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario, e un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese di sanificazione sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

 

  • SETTORE TURISMO:

 

  1. ELIMINATA LA PRIMA RATA DELL’IMU per alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte, e per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.
  2. TAX CREDIT VACANZE per le famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale.

 

Categorie
News

DECRETO RILANCIO: le principali misure per le famiglie

Approvato il “Decreto Rilancio”, nonostane non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le misure intraprese sono state preannunciate dal Presidente del Consiglio e spiegate nel comunicato stampa dell’ultimo Consiglio dei Ministri.

 

Il Decreto prevede una serie di misure di sostegno per le FAMIGLIE e per la CONCILIAZIONE DELLA VITA FAMILIARE E LAVORATIVA:

 

SMART WORKING: i genitori con figli fino a 14 anni hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.

 

BONUS BABYSITTER: passa da 600 a 1.200 euro con possibilità di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai cd. “centri estivi”. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

 

CONGEDI PARENTALI: innalzamento a 30 giorni dei congedi per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e contribuzione figurativa) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

 

REDDITO DI EMERGENZA: destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Reddito sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

 

TAX CREDIT VACANZE: per il 2020, alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, è stato previsto un credito relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona

 

SOSPENSIONE FINO A SETTEMBRE di IMPOSTECONTRIBUTIAVVISI BONARI e di ACCERTAMENTO: proroga dei versamenti già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati. Gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

 

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

 

SOSPESI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione.

 

BUONO MOBILITÀ”: per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il bonus è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

 

ECOBONUS E SISMA BONUS: è stata prevista la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

 

RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI: è stato previsto il rimborso del costo sostenuto, per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico, dai viaggiatori pendolari che, durante il periodo interessato dalle misure governative, non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.

Categorie
News

Come affrontare le difficoltà del mantenimento dei figli all’epoca del Coronavirus

La difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte precedentemente all’emergenza sanitaria Covid-19 ha toccato chiunque si sia trovato impossibilitato a produrre reddito a causa del Lockdown imposto dal Governo.

 

Tuttavia, se nel campo delle obbligazioni contrattuali è invocabile l’esimente di responsabilità del debitore prevista dall’art. 91 del Decreto Cura Italia per il ritardato o mancato adempimento, la stessa cosa non risulta essere così scontata ed automatica quando si tratti di obbligazioni derivanti dai doveri genitoriali, prima fra tutte quella del mantenimento dei figli.

Infatti, il diritto dei figli di essere mantenuti dai propri genitori è un diritto personale, indisponibile e costituzionalmente garantito


entrambi i genitori hanno l’obbligo di provvedervi, in proporzione alle rispettive sostante ed alla loro capacità lavorativa.

 

In buona sostanza, non è permesso al genitore auto-ridursi o decidere autonomamente di sospendere il mantenimento dei propri figli.


Le conseguenze in caso di inadempimento hanno natura civile e penale.

 

E allora come deve comportarsi un genitore investito incolpevolmente da una crisi di liquidità, totalmente inaspettata, generata dalla chiusura obbligata della propria attività imposta dal Governo?

 

Nella situazione attuale, è innegabile che la mancata produzione di reddito, non imputabile al soggetto obbligato al mantenimento, potrà configurarsi come un’impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa di forza maggiore.

 

Ciò potrà certamente legittimare la domanda giudiziale di riduzione dell’importo dell’assegno.
Ricordiamo infatti che l’importo del mantenimento viene stabilito dal Giudice sulla base dei paramenti reddituali e patrimoniali dei genitori e che, come tutti i provvedimenti in materia di famiglia, tale decisione del Tribunale, mantiene il suo fondamento rebus sic stantibus (ovvero stando così le cose).

 

Che significa?


Che, in ogni momento, se cambiano le condizioni di fatto che giustificavano una determinata decisione, potrà chiedersi al Tribunale una modifica del provvedimento precedentemente assunto.

 

Dunque, il genitore obbligato al versamento dell’assegno, che si trovi impossibilitato ad adempiervi, potrà adire il Tribunale presentando un ricorso ai sensi dell’art. 710 cpc per la modifica dei provvedimenti precedenti, chiedendo una riduzione dell’importo dovuto.

 

Certo è che, nel momento attuale, questa non appare essere la tutela più celere e risolutiva, essendo soggetta alla tempistica processuale, oggi ancor più rallentata proprio dalle difficolta generate dall’emergenza sanitaria e dalla attuale sospensione di tutte le udienze non indifferibili.

É quindi auspicabile che i professionisti che assistono le coppie in questo momento di difficoltà lavorino per promuovere una soluzione diversa da quella giudiziale.

 

Se il livello di conflittualità delle parti lo permette, lo strumento più efficace da utilizzare in questo momento è quello della Negoziazione Assistita, una procedura di ADR (Alternative Dispute Resolution) che permette di formalizzare l’accordo di modifica delle condizioni, senza la necessità di attendere i tempi processuali, ma esclusivamente mediante una negoziazione tra le parti, assistite dai rispettivi avvocati che hanno il compito di accertare che l’accordo non violi diritti indisponibili e che non sia contrario a norme imperative e di ordine pubblico.

 

L’accordo così formato verrà consegnato al Pubblico Ministero per l’apposizione dell’autorizzazione, dunque senza necessità di celebrazione dell’udienza.

 

Anche in questo caso, l’importo del mantenimento modificato, con procedura giudiziale o mediante negoziazione assistita, varrà rebus sic stantibus. Ciò significa che cessata l’emergenza, se venisse ripristinata la precedente condizione economica delle parti, l’importo del mantenimento potrà essere di nuovo modificato, consensualmente oppure giudizialmente.