fbpx

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: rileva la condotta passata del genitore che abbia violato i propri doveri genitoriali

In caso di separazione o divorzio, la valutazione dell’interesse morale e materiale del minore non può prescindere dalla condotta passata dei genitori; valutazione che deve essere compiuta dal giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità.

Il giudizio prognostico del giudice di merito deve tenere conto della capacità del padre o della madre di educare e crescere il figlio,

 

con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore

 

privilegiando

 

“quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”.

 

Con l’ordinanza n. 28244/2019 la Corte di Cassazione rileva pertanto la correttezza della decisione della Corte d’Appello impugnata, in quanto pienamente conforme al principio di tutela del primario ed esclusivo interesse morale e materiale dei minori.

 

Infatti, nel caso in esame, il padre aveva dimostrato di non essere interessato alla vita delle figlie, essendosi trasferito in una regione diversa senza avere più provveduto al loro mantenimento e non avendo partecipato alle loro scelte di vita.

 

La circostanza che il padre abbia trascurato tutti i suoi doveri genitoriali, non partecipando – né materialmente, né moralmente – alla vita delle figlie, ha comportato la decisione del giudice di disporre l’affidamento esclusivo delle minori alla madre.

Segui i miei aggiornamenti

Potrebbero interessarti

Hai bisogno
di una consulenza?